Documentazione

I documenti necessari

Qui puoi trovare tutta la documentazione necessaria per le azienda in contabilità ordinaria o semplificata.

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Domanda di recesso da socio

In caso di estinzione di tutte le linee di credito garantite da FIDICOMTUR, il Socio ha facoltà di richiedere la restituzione delle quote sociali versate. Per ottenere il rimborso del credito, è necessario recedere dalla Cooperativa, in osservanza della normativa riportata in calce (artt. 2532-2535 CC).

Vi invitiamo a contattare i ns. uffici al n. 031 300 315 o inviare un’e-mail a [email protected]  per ricevere eventuali informazioni e la necessaria modulistica precompilata.

Codice Civile: Libro Quinto: Del lavoro - Titolo VI: Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

Art.2532 Recesso del socio.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

 Art.2535 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

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